Quello che bisogna sapere per trasportare i propri animali da affezione in assoluta tranquillità.

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LEGISLAZIONE DEL TRASPORTO

Buon viaggio !

TRASPORTO ANIMALI COMPAGNIA
Nuove regole sanitarie UE sul trasporto degli animali da compagnia con finalità non commerciali. Obiettivo: tutela della salute degli animali e dell’uomo (quindi non riguardano il benessere degli animali).
Riguarda i ns. uccelli ma anche altri animali non convenzionali come animali acquatici, rettili, anfibi, invetebrati…

Sono uscite due normative (giugno 2013) che affrontano questo tema che interessa molta da vicino gli allevatori sportivi ornicoltori, che allevano con finalità non commerciali. I trasporti con finalità commerciali adottano procedure completamente diverse. La finalità sono quelle di tutelare la salute degli animali e dell’uomo.
Altro sono le norme preposte alla tutela del benessere psicofisico degli animali, che esistono e sono aggiuntive. Riepiloghiamo:
-In Italia, il trasporto entro i confini nazionali avviene accompagnando gli animali con un documento noto come Mod. 4. Si tratta di un’autodichiarazione standard, firmata dal solo allevatore, che si assume la responsabilità (anche penali) della dichiarazione. In alcuni casi (regione Emilia Romagna) può essere autorizzato, in luogo del Mod. 4, il modulo d’ingabbio alla mostra sportiva cui si partecipa. Identico documento viene utilizzato dai convogliatori: trasportano animali non di loro proprietà, ma sempre con finalità non di lucro.
-Il trasporto per finalità non commerciali verso Paesi UE di animali da compagnia introduce nuove norme: ne abbiamo un esempio quando partecipiamo a mostre internazionali, come i mondiali, in altri paesi UE. Si tratta- fino a ieri- di aspetti burocratici non chiari e complicati, poiché devono necessariamente essere avallati dalle autorità nazionali. Il nuovo regolamento sanitario UE opera su questo settore, sostituendo il vigente Reg.(CE) n. 998/2003 con il Reg. (UE) n. 576/2013.
-Il trasporto per finalità commerciali non è oggetto di questo regolamento.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 29 dicembre 2014.

1- Considerazioni generali.
-Vengono definiti gli “animali da compagnia” e le “finalità non commerciali”, ai fini del regolamento adottato. E’ una premessa fondamentale;
-se non ci fosse questo regolamento, i ns. uccelli correrebbero il rischio di sottostare alle norme molto più complesse relative ai movimenti commerciali, in particolare di quelli della catena alimentare;
-una delle finalità è “rimuovere qualunque ostacolo ingiustificato a tali movimenti”, cioè ai movimenti di animali da compagnia con finalità non commerciali. E’ musica per le ns. orecchie!
-definizione “trasporto o movimento non commerciale”: “movimento a carattere non commerciale»: qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di
proprietà di un animale da compagnia”;
-definizione di “animale da compagnia”: “animale da compagnia»: un animale di una specie elencata nell’allegato I che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del
movimento a carattere non commerciale”;
-fondamentale risulta il marcaggio individuale di ciascun animale: dunque l’anellino (o il microchip) è un elemento critico. Non acquistare né movimentare uccelli senza anellino;
La Commissione europea ha la delega per stabilire i metodi di marcaggio delle varie specie animali. Si fa esplicito richiamo al Reg. (CE) n. 339/97, CITES: in esso è contenuta la tipologia di marcaggio per i ns. uccelli;
-i nostri uccelli sono contenuti nell’All. I, Parte B assieme agli altri animali non convenzionali; nella Parte A sono comprese le 3 specie che hanno dato origine ai primi regolamenti, nati per combattere la rabbia: cani, gatti, furetti;
-minaccia molto grave contenuta nel regolamento 998/2003 sostituito: per godere del beneficio dei minori controlli previsti per il trasporto non commerciale, gli esemplari di animali da compagnia trasportati al seguito non potevano essere in numero superiore a 5.
Questo limite era applicabile a tutte le specie di animali da compagnia, dunque compresi i ns. uccelli: possiamo immaginare cosa significhi una simile interpretazione per allevatori che partecipano ai mondiali (non si sarebbero più potuti organizzare) o si recano ai mercati del nord (es. Zwolle). Per intenderci: la Spagna dal 2009 ha adottato questa interpretazione….., l’Italia vi aveva pensato, poi ci siamo incontrati…
Il nuovo regolamento limita il numero di 5 alla Parte A (cani, gatti, furetti), mentre per la parte B (fra cui i ns uccelli) la Commissione si è riservata di valutare e decidere successivamente. Quindi, il nuovo regol. (UE) n. 576/2013 non prevede un limite massimo agli animali al seguito. Inoltre, anche per cani ecc, sono previste deroghe praticabili anche per noi, se in futuro venisse introdotto il limite ( che comunque non dovrebbe essere di 5);
-vengono introdotti (ma in parte c’erano già, vedi i documenti sanitari per i mondiali…) i documenti d’identificazione per gli animali. Quelli per la parte A sono già definiti, quelli per la parte B no.

Conclusione
Il nuovo Reg. (UE) n. 576/2013 chiarisce alcuni punti chiave che rappresentavano una minaccia per il ns. Movimento.
Non ci sono nuove incombenze burocratiche.
La Commissione UE potrà intervenire su alcuni temi, per ora chiariti solo per cani, gatti e furetti, in particolare ci stanno a cuore: numero max di animali al seguito, marcaggio, documenti d’identificazione (che non devono essere individuali ma collettivi).
Su questi temi abbiamo presentato nostre proposte al Ministero Italiano.

Raccomandazione: per non cadere nel trasporto con finalità commerciali gli allevatori sportivi devono adottare comportamenti consoni e coerenti con il loro essere “hobbysti sportivi”.. Credo non ci sia bisogno di ulteriori precisazioni. Si tratta di proseguire lungo la linea tracciata lo scorso anno con l’Internazionale di Reggio E., linea che viene confermata anche quest’anno, e rappresentata con i consigli che alleghiamo al presente commento.
Il rispetto scrupoloso delle regole paga sempre, la furba violazione porta facilmente a dolorose conseguenze.

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