{"id":233,"date":"2011-11-26T18:07:15","date_gmt":"2011-11-26T18:07:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.grangaladipappagalli.org\/?p=233"},"modified":"2019-05-08T16:58:03","modified_gmt":"2019-05-08T16:58:03","slug":"trasporto-degli-animali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.grangaladipappagalli.org\/?p=233","title":{"rendered":"Trasporto degli animali"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\">Quello che bisogna sapere per trasportare i propri animali da affezione in assoluta tranquillit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Scarica il pdf qu\u00ec sotto !<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/www.grangaladipappagalli.org\/wp-content\/uploads\/2011\/11\/LEGISLAZIONE-DEL-TRASPORTO.pdf\">LEGISLAZIONE DEL TRASPORTO<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Buon viaggio !<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">TRASPORTO ANIMALI COMPAGNIA<br \/>\nNuove regole sanitarie UE sul trasporto degli animali da compagnia con finalit\u00e0 non commerciali. Obiettivo: tutela della salute degli animali e dell\u2019uomo (quindi non riguardano il benessere degli animali).<br \/>\nRiguarda i ns. uccelli ma anche altri animali non convenzionali come animali acquatici, rettili, anfibi, invetebrati\u2026<\/p>\n<p>Sono uscite due normative (giugno 2013) che affrontano questo tema che interessa molta da vicino gli allevatori sportivi ornicoltori, che allevano con finalit\u00e0 non commerciali. I trasporti con finalit\u00e0 commerciali adottano procedure completamente diverse. La finalit\u00e0 sono quelle di tutelare la salute degli animali e dell\u2019uomo.<br \/>\nAltro sono le norme preposte alla tutela del benessere psicofisico degli animali, che esistono e sono aggiuntive. Riepiloghiamo:<br \/>\n-In Italia, il trasporto entro i confini nazionali avviene accompagnando gli animali con un documento noto come Mod. 4. Si tratta di un\u2019autodichiarazione standard, firmata dal solo allevatore, che si assume la responsabilit\u00e0 (anche penali) della dichiarazione. In alcuni casi (regione Emilia Romagna) pu\u00f2 essere autorizzato, in luogo del Mod. 4, il modulo d\u2019ingabbio alla mostra sportiva cui si partecipa. Identico documento viene utilizzato dai convogliatori: trasportano animali non di loro propriet\u00e0, ma sempre con finalit\u00e0 non di lucro.<br \/>\n-Il trasporto per finalit\u00e0 non commerciali verso Paesi UE di animali da compagnia introduce nuove norme: ne abbiamo un esempio quando partecipiamo a mostre internazionali, come i mondiali, in altri paesi UE. Si tratta- fino a ieri- di aspetti burocratici non chiari e complicati, poich\u00e9 devono necessariamente essere avallati dalle autorit\u00e0 nazionali. Il nuovo regolamento sanitario UE opera su questo settore, sostituendo il vigente Reg.(CE) n. 998\/2003 con il Reg. (UE) n. 576\/2013.<br \/>\n-Il trasporto per finalit\u00e0 commerciali non \u00e8 oggetto di questo regolamento.<br \/>\nIl nuovo regolamento entrer\u00e0 in vigore il 29 dicembre 2014.<\/p>\n<p>1- Considerazioni generali.<br \/>\n-Vengono definiti gli \u201canimali da compagnia\u201d e le \u201cfinalit\u00e0 non commerciali\u201d, ai fini del regolamento adottato. E\u2019 una premessa fondamentale;<br \/>\n-se non ci fosse questo regolamento, i ns. uccelli correrebbero il rischio di sottostare alle norme molto pi\u00f9 complesse relative ai movimenti commerciali, in particolare di quelli della catena alimentare;<br \/>\n-una delle finalit\u00e0 \u00e8 \u201crimuovere qualunque ostacolo ingiustificato a tali movimenti\u201d, cio\u00e8 ai movimenti di animali da compagnia con finalit\u00e0 non commerciali. E\u2019 musica per le ns. orecchie!<br \/>\n-definizione \u201ctrasporto o movimento non commerciale\u201d: \u201cmovimento a carattere non commerciale\u00bb: qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di<br \/>\npropriet\u00e0 di un animale da compagnia\u201d;<br \/>\n-definizione di \u201canimale da compagnia\u201d: \u201canimale da compagnia\u00bb: un animale di una specie elencata nell\u2019allegato I che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilit\u00e0 del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del<br \/>\nmovimento a carattere non commerciale\u201d;<br \/>\n-fondamentale risulta il marcaggio individuale di ciascun animale: dunque l\u2019anellino (o il microchip) \u00e8 un elemento critico. Non acquistare n\u00e9 movimentare uccelli senza anellino;<br \/>\nLa Commissione europea ha la delega per stabilire i metodi di marcaggio delle varie specie animali. Si fa esplicito richiamo al Reg. (CE) n. 339\/97, CITES: in esso \u00e8 contenuta la tipologia di marcaggio per i ns. uccelli;<br \/>\n-i nostri uccelli sono contenuti nell\u2019All. I, Parte B assieme agli altri animali non convenzionali; nella Parte A sono comprese le 3 specie che hanno dato origine ai primi regolamenti, nati per combattere la rabbia: cani, gatti, furetti;<br \/>\n-minaccia molto grave contenuta nel regolamento 998\/2003 sostituito: per godere del beneficio dei minori controlli previsti per il trasporto non commerciale, gli esemplari di animali da compagnia trasportati al seguito non potevano essere in numero superiore a 5.<br \/>\nQuesto limite era applicabile a tutte le specie di animali da compagnia, dunque compresi i ns. uccelli: possiamo immaginare cosa significhi una simile interpretazione per allevatori che partecipano ai mondiali (non si sarebbero pi\u00f9 potuti organizzare) o si recano ai mercati del nord (es. Zwolle). Per intenderci: la Spagna dal 2009 ha adottato questa interpretazione\u2026.., l\u2019Italia vi aveva pensato, poi ci siamo incontrati\u2026<br \/>\nIl nuovo regolamento limita il numero di 5 alla Parte A (cani, gatti, furetti), mentre per la parte B (fra cui i ns uccelli) la Commissione si \u00e8 riservata di valutare e decidere successivamente. Quindi, il nuovo regol. (UE) n. 576\/2013 non prevede un limite massimo agli animali al seguito. Inoltre, anche per cani ecc, sono previste deroghe praticabili anche per noi, se in futuro venisse introdotto il limite ( che comunque non dovrebbe essere di 5);<br \/>\n-vengono introdotti (ma in parte c\u2019erano gi\u00e0, vedi i documenti sanitari per i mondiali\u2026) i documenti d\u2019identificazione per gli animali. Quelli per la parte A sono gi\u00e0 definiti, quelli per la parte B no.<\/p>\n<p>Conclusione<br \/>\nIl nuovo Reg. (UE) n. 576\/2013 chiarisce alcuni punti chiave che rappresentavano una minaccia per il ns. Movimento.<br \/>\nNon ci sono nuove incombenze burocratiche.<br \/>\nLa Commissione UE potr\u00e0 intervenire su alcuni temi, per ora chiariti solo per cani, gatti e furetti, in particolare ci stanno a cuore: numero max di animali al seguito, marcaggio, documenti d\u2019identificazione (che non devono essere individuali ma collettivi).<br \/>\nSu questi temi abbiamo presentato nostre proposte al Ministero Italiano.<\/p>\n<p>Raccomandazione: per non cadere nel trasporto con finalit\u00e0 commerciali gli allevatori sportivi devono adottare comportamenti consoni e coerenti con il loro essere \u201chobbysti sportivi\u201d.. Credo non ci sia bisogno di ulteriori precisazioni. Si tratta di proseguire lungo la linea tracciata lo scorso anno con l\u2019Internazionale di Reggio E., linea che viene confermata anche quest\u2019anno, e rappresentata con i consigli che alleghiamo al presente commento.<br \/>\nIl rispetto scrupoloso delle regole paga sempre, la furba violazione porta facilmente a dolorose conseguenze.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quello che bisogna sapere per trasportare i propri animali da affezione in assoluta tranquillit\u00e0. Scarica il pdf qu\u00ec sotto ! LEGISLAZIONE DEL TRASPORTO Buon viaggio ! TRASPORTO ANIMALI COMPAGNIA Nuove regole sanitarie UE sul trasporto degli animali da compagnia con finalit\u00e0 non commerciali. 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